Art. 7.
Assistenza indiretta nel territorio nazionale:
requisiti della prestazione sanitaria
1. Nell'ambito del territorio nazionale le prestazioni sanitarie
possono essere erogate in regime di assistenza indiretta quando le
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate sono
nell'impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta.
2. La prestazione e' considerata non erogabile tempestivamente
quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo
di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza
la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe
lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilita'
dell'intervento o delle cure.