Art. 7.
           Assistenza indiretta nel territorio nazionale:
                requisiti della prestazione sanitaria
 
   1.  Nell'ambito  del territorio nazionale le prestazioni sanitarie
possono essere erogate in regime di assistenza  indiretta  quando  le
strutture     sanitarie     pubbliche     o     convenzionate    sono
nell'impossibilita' di erogarle tempestivamente in forma diretta.
   2.  La  prestazione  e'  considerata non erogabile tempestivamente
quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono  un  periodo
di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza
la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe
lo  stato  di  salute  dell'assistito o precluderebbe la possibilita'
dell'intervento o delle cure.