Art. 8.
Contenuto dell'assistenza indiretta
1. Per le prestazioni sanitarie di cui al precedente articolo 7,
primo comma, l'assistenza indiretta consiste nel rimborso delle spese
sanitarie sostenute.
2. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 23 ottobre
1985, n. 595, il rimborso della spesa sanitaria non puo' comunque
superare il limite massimo delle tariffe praticate nelle strutture
convenzionate dalla Regione per prestazioni analoghe a quella
assistita dal rimborso.