Art. 8.
                 Contenuto dell'assistenza indiretta
 
   1. Per le prestazioni sanitarie di cui al precedente  articolo  7,
primo comma, l'assistenza indiretta consiste nel rimborso delle spese
sanitarie sostenute.
   2.  Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 23 ottobre
1985, n. 595, il rimborso della spesa  sanitaria  non  puo'  comunque
superare  il  limite  massimo delle tariffe praticate nelle strutture
convenzionate  dalla  Regione  per  prestazioni  analoghe  a   quella
assistita dal rimborso.