Art. 9.
Contributi per spese di viaggio
1. Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio
regionale la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso
delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' concesso anche per
le spese di viaggio dell'accompagnatore, quando si verifica una delle
seguenti condizioni:
a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto
della domanda di autorizzazione e l'Unita' sanitaria locale l'abbia
ritenuta indispensabile;
b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.
3. Con il provvedimento di autorizzazione l'Unita' sanitaria lo-
cale competente individua quale sia il mezzo di viaggio piu' idoneo
per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il viaggio deve
essere effettuato in classe economica, fatti salvi i casi di
necessita' e di urgenza.
4. In relazione alla particolare affezione del paziente l'Unita'
sanitaria locale puo' autorizzare in via eccezionale la presenza di
piu' accompagnatori.
5. Il contributo e' concesso anche per le spese di viaggio e di
trasporto sostenute per fruire al di fuori del territorio regionale
di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta.