Art. 9.
                   Contributi per spese di viaggio
 
   1.  Per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio
regionale la Regione concede, a valere su fondi propri,  il  rimborso
delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito.
   2.  Il contributo di cui al comma precedente e' concesso anche per
le spese di viaggio dell'accompagnatore, quando si verifica una delle
seguenti condizioni:
     a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta  all'atto
della  domanda  di autorizzazione e l'Unita' sanitaria locale l'abbia
ritenuta indispensabile;
     b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18.
   3. Con il provvedimento di autorizzazione l'Unita'  sanitaria  lo-
cale  competente  individua quale sia il mezzo di viaggio piu' idoneo
per il paziente. Tale mezzo deve essere pubblico ed il  viaggio  deve
essere  effettuato  in  classe  economica,  fatti  salvi  i  casi  di
necessita' e di urgenza.
   4. In relazione alla particolare affezione del  paziente  l'Unita'
sanitaria  locale  puo' autorizzare in via eccezionale la presenza di
piu' accompagnatori.
   5. Il contributo e' concesso anche per le spese di  viaggio  e  di
trasporto  sostenute  per fruire al di fuori del territorio regionale
di prestazioni sanitarie in regime di assistenza diretta.