Art. 12.
                Equilibrio del bilancio di competenza
 
   1.  Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno, aumentato  dell'eventuale  disavanzo  di  consuntivo  deve
essere   uguale   al   totale   delle   entrate  di  cui  si  prevede
l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.
   2.  Nel  bilancio  annuale  il totale delle spese correnti e delle
spese per rimborso di prestiti e mutui non puo'  superare  il  totale
delle  entrate  iscritte  nei primi tre titoli previsti dall'art. 15,
escluse  le  eventuali  entrate  in   essi   previste   relative   ad
assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.