Art. 12. Equilibrio del bilancio di competenza 1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo. 2. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti e mutui non puo' superare il totale delle entrate iscritte nei primi tre titoli previsti dall'art. 15, escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.