Art. 13.
                  Equilibrio del bilancio di cassa
 
   1.  Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza
il pagamento non puo' superare il totale  delle  entrate  di  cui  si
prevede  la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di
cassa.
   2. Nel quadro generale riassuntivo, relativamente  alle  dotazioni
sia  di  competenza  che di cassa e' data indicazione delle relazioni
disposte dall'art. 12 e dal comma 1.