Art. 13. Equilibrio del bilancio di cassa 1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non puo' superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa. 2. Nel quadro generale riassuntivo, relativamente alle dotazioni sia di competenza che di cassa e' data indicazione delle relazioni disposte dall'art. 12 e dal comma 1.