Art. 22. Variazioni di bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione, diverse da quelle di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 sono deliberate dal consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, fermo restando l'equilibrio del bilancio a norma degli articoli 12 e 13. 2. Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione di cui al comma 1 sono soggette al controllo preventivo. di legittimita' e di merito, della giunta provinciale cui devono essere trasmesse entro 15 giorni dall'adozione. 3. Le deliberazioni di variazione al bilancio non producono effetti se non diventano esecutive entro il 31 dicembre del medesimo anno nel quale sono approvate, salvo che per le variazioni, di corrispondente importo, ai capitoli delle entrate e delle spese rientranti tra le partite di giro previste nelle parti delle contabilita' speciali.