Art. 22.
                       Variazioni di bilancio
 
   1.  Le  variazioni al bilancio di previsione, diverse da quelle di
cui agli articoli 18, 19, 20  e  21  sono  deliberate  dal  consiglio
d'amministrazione,   su   proposta   del  direttore,  fermo  restando
l'equilibrio del bilancio a norma degli articoli 12 e 13.
   2. Le deliberazioni del  consiglio  d'amministrazione  di  cui  al
comma  1  sono soggette al controllo preventivo. di legittimita' e di
merito, della giunta provinciale cui devono essere trasmesse entro 15
giorni dall'adozione.
   3. Le  deliberazioni  di  variazione  al  bilancio  non  producono
effetti  se non diventano esecutive entro il 31 dicembre del medesimo
anno nel quale sono  approvate,  salvo  che  per  le  variazioni,  di
corrispondente  importo,  ai  capitoli  delle  entrate  e delle spese
rientranti  tra  le  partite  di  giro  previste  nelle  parti  delle
contabilita' speciali.