Art. 26. Anticipazioni di cassa 1. All'assunzione di anticipazioni di cassa, a termini delle norme sul servizio di tesoreria dell'azienda, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede il comitato esecutivo con propria deliberazione, a condizione che siano gia' state apportate dal consiglio di amministrazione, e siano esecutive, le variazioni del bilancio di competenza e del bilancio di cassa con le modalita' di cui agli articoli 22 o 23, o che le previsioni di bilancio siano tali da non rendere necessaria alcuna variazione.