Art. 26.
                       Anticipazioni di cassa
 
   1. All'assunzione di anticipazioni di cassa, a termini delle norme
sul servizio di tesoreria dell'azienda, per  fronteggiare  temporanee
deficienze  di  cassa,  provvede  il  comitato  esecutivo con propria
deliberazione, a  condizione  che  siano  gia'  state  apportate  dal
consiglio  di  amministrazione,  e siano esecutive, le variazioni del
bilancio di competenza e del bilancio di cassa con  le  modalita'  di
cui agli articoli 22 o 23, o che le previsioni di bilancio siano tali
da non rendere necessaria alcuna variazione.