Art. 7.
               Approvazione del bilancio di previsione
 
   1. Il direttore dell'azienda, provvede alla stesura della proposta
di bilancio di previsione.
   2.  Il  bilancio  di  previsione  viene  deliberato  dal consiglio
d'amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a  quello
cui    esso    si   riferisce.   La   deliberazione   del   consiglio
d'amministrazione   e'   soggetta   al   controllo   preventivo,   di
legittimita'  e  di merito, della giunta provinciale, cui deve essere
trasmessa entro 15 giorni dall'adozione.
   3.  Il  bilancio  di  previsione  deve essere pubblicato nell'albo
pretorio del municipio del comune in cui e' ubicata  la  sede  legale
dell'azienda.