Art. 7. Approvazione del bilancio di previsione 1. Il direttore dell'azienda, provvede alla stesura della proposta di bilancio di previsione. 2. Il bilancio di previsione viene deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. La deliberazione del consiglio d'amministrazione e' soggetta al controllo preventivo, di legittimita' e di merito, della giunta provinciale, cui deve essere trasmessa entro 15 giorni dall'adozione. 3. Il bilancio di previsione deve essere pubblicato nell'albo pretorio del municipio del comune in cui e' ubicata la sede legale dell'azienda.