Art. 5.
                          C o n t e n u t i
 
   1.  Il  PTRG,  redatto  in  coerenza  con  gli   strumenti   della
programmazione  economica  e finanziaria regionale, ha la funzione di
quadro di riferimento per gli strumenti di  pianificazione  di  grado
subordinato  e  per  gli  interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio regionale.
   2. In armonia con tale finalita' il PTRG:
    a)  formula  il  quadro   regionale   dell'assetto   territoriale
regionale  individuando  specifici settori funzionali di operativita'
articolati  con  riferimento  al  sistema  ambientale,   insediativo,
produttivo e relazionale e alla loro interconnessione;
    b)  stabilisce,  per ciscun sistema, gli indirizzi e le direttive
da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato, nonche'
i vincoli temporanei di salvaguardia di cui all'articolo 20;
    c)  individua  le   aree   da   assoggettare   a   pianificazione
particolareggiata  in attuazione di quanto disposto dai Capi III e IV
del presente Titolo;
    d) provvede all'indicazione degli ambiti in  relazione  ai  quali
dovranno  essere  predisposti  i  piani  territoriali  provinciali di
coordinamento di cui al Titolo III, nonche' i termini  temporali  per
la loro approvazione.
   3.  Con  riferimento,  in  particolare, al comma 2, lettera a), il
PTRG delinea indirizzi, direttive, ovvero norme  di  salvaguardia  da
osservarsi:
    a)  in sede di programmazione delle opere di difesa del suolo, di
sistemazione idrogeologica, idraulica ed idraulico-forestale, nonche'
di utilizzazione e  riproduzione  delle  risorse  idriche,  agricole,
forestali, energetiche ed estrattive;
    b)  nelle  aree  territoriali  regionali  ad elevata sensibilita'
ambientale dallo stesso  individuate,  quali  le  zone  di  interesse
naturalistico, paesistico, archeologico e storico-artistico, anche in
attuazione  di quanto disposto dall'articolo 1-bis del D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985,  n.  431,  con  la  specificazione dei territori da destinare a
parco e riserva naturale;
    c)  in  sede  di  configurazione  delle  politiche   urbanistiche
comunali  e  nella  programmazione  delle trasformazioni territoriali
finalizzate alla  realizzazione  degli  insediamenti  residenziali  e
produttivi e dei relativi servizi;
    d)   nella   programmazione   delle  trasformazioni  territoriali
finalizzate al potenziamento e razionalizzazione dei servizi e  delle
attrezzature collettive di interesse sovraccomunale;
    e)   nella   programmazione   delle  trasformazioni  territoriali
finalizzate  al  potenziamento  e   razionalizzazione   del   sistema
regionale  delle  infrastrutture  per la viabilita', i trasporti, ivi
compreso il trasporto di energia elettrica, e le telecomunicazioni.