Art. 7. Formazione, adozione ed approvazione 1. Al fine di assicurare, nella fase di formazione del PTRG e delle sue varianti, la partecipazione degli organi statali, delle Province, dei Comuni, delle parti sociali e delle istituzioni interessate, la Giunta regionale promuove, preliminarmente all'adozione del piano, una Conferenza regionale alla quale sottopone le linee-guida che intende perseguire con lo strumento in corso di formazione. 2. In base alle risultanze della Conferenza regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite, predispone un progetto di PTRG e lo sottopone al parere del Consiglio regionale che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Il progetto definitivo di PTRG e' adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Subito dopo la pubblicazione il progetto di PTRG e' comunicato, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, al Ministero dei lavori pubblici che puo' far pervenire alla Giunta regionale, entro sessanta giorni, le eventuali osservazioni relative al coordinamento del PTRG con gli interventi spettanti allo Stato. 5. Entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del progetto di PTRG nel Bollettino Ufficiale della Regione, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni, nonche' le istituzioni ed i cittadini, singoli od associati, interessati, possono far pervenire al Presidente della Giunta regionale il proprio motivato parere in merito al progetto di PTRG. 6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, il PTRG e' approvato, entro sessanta giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.