Art. 8. Durata e varianti 1. Il PTRG ha vigore a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; puo' essere modificato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessita' o la convenienza di migliorarlo od integrarlo anche per singoli settori. 2. Le procedure per le varianti sono quelle previste per la formazione del PTRG. Nel caso di varianti non sostanziali la Giunta regionale puo' prescindere dagli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ed i tempi previsti dal citato articolo 7 sono ridotti alla meta'. 3. Ogni anno, in occasione della formazione del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale predispone una relazione in merito allo stato di attuazione del PTRG ed al coordinamento con le previsioni della programmazione economica e finanziaria da redigersi ai sensi dell'articolo 119. 4. Sino all'approvazione del PTRG in applicazione della presente legge, continua a trovare applicazione il Piano urbanistico regionale generale approvato con D.P.G.R. n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, ad eccezione dell'osservanza del regime di salvaguardia di cui all'articolo 20, comma 2.