Art. 8.
                          Durata e varianti
 
   1. Il PTRG ha vigore a tempo indeterminato ed entra in  vigore  il
giorno  successivo  alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione; puo' essere modificato in ogni  tempo  quando  sopravvengono
importanti  ragioni che determinino la necessita' o la convenienza di
migliorarlo od integrarlo anche per singoli settori.
   2. Le procedure per  le  varianti  sono  quelle  previste  per  la
formazione  del  PTRG. Nel caso di varianti non sostanziali la Giunta
regionale puo' prescindere dagli adempimenti di cui  all'articolo  7,
comma  1, ed i tempi previsti dal citato articolo 7 sono ridotti alla
meta'.
   3. Ogni anno, in occasione della formazione del piano regionale di
sviluppo, la Giunta regionale predispone una relazione in merito allo
stato di attuazione del PTRG ed al coordinamento  con  le  previsioni
della  programmazione  economica  e finanziaria da redigersi ai sensi
dell'articolo 119.
   4. Sino all'approvazione del PTRG in applicazione  della  presente
legge, continua a trovare applicazione il Piano urbanistico regionale
generale  approvato con D.P.G.R. n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978,
ad eccezione  dell'osservanza  del  regime  di  salvaguardia  di  cui
all'articolo 20, comma 2.