Art. 2. Concessione contributi per il 1991 1. Per il 1991 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina le quote e la ripartizione dei fondi di cui all'art. 63, terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, ed assegna i contributi entro il 31 dicembre 1991, in base alle attivita' ed ai servizi previsti dalla legge regionale citata, nonche' ai criteri adottati per il 1990. 2. Il termine per l'anno in corso per la presentazione delle domande di cui all'art. 63, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 21/1988 e' prorogato al 15 settembre 1991.