Art. 2.
                 Concessione contributi per il 1991
 
   1.  Per  il 1991 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
determina le quote e la ripartizione dei fondi di  cui  all'art.  63,
terzo comma, della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, ed assegna i
contributi  entro  il  31 dicembre 1991, in base alle attivita' ed ai
servizi previsti dalla legge regionale  citata,  nonche'  ai  criteri
adottati per il 1990.
   2.  Il  termine  per  l'anno  in  corso per la presentazione delle
domande di cui all'art. 63,  primo  comma,  lettera  a)  della  legge
regionale n. 21/1988 e' prorogato al 15 settembre 1991.