Art. 16. 1. Gli enti e le aziende che gestiscono autoservizi di competenza dei comuni sono tenuti a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti tipi di biglietti: a) biglietti di corsa semplice validi per effettuare un solo viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella giornata in cui il biglietto e' stato reso valido con i sistemi di convalida o di obliterazione a disposizione dell'azienda; b) biglietti multipli ordinari validi per effettuare piu' corse, al prezzo scontato del 20%. 2. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, d'intesa con gli enti locali, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice. 3. E' facolta' dei comuni autorizzare le aziende che gestiscono autoservizi di propria competenza a rilasciare biglietti e abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze dell'utenza. 4. E' facolta' dei comuni deliberare facilitazioni tariffarie in favore di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i comuni competenti deliberino contestualmente anche le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire i minori introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico del comune che ha adottato il provvedimento. 5. In sede di determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle 100 lire superiori per i primi e alle 1000 lire superiori per i secondi.