Art. 16.
 
   1.  Gli enti e le aziende che gestiscono autoservizi di competenza
dei comuni sono tenuti a rilasciare,  a  richiesta  degli  utenti,  i
seguenti tipi di biglietti:
     a)  biglietti  di  corsa  semplice validi per effettuare un solo
viaggio su qualsiasi linea della rete urbana nella giornata in cui il
biglietto e' stato reso valido  con  i  sistemi  di  convalida  o  di
obliterazione a disposizione dell'azienda;
     b) biglietti multipli ordinari validi per effettuare piu' corse,
al prezzo scontato del 20%.
   2.  La  Giunta regionale stabilisce, annualmente, d'intesa con gli
enti locali, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice.
   3. E' facolta' dei comuni autorizzare le  aziende  che  gestiscono
autoservizi   di   propria   competenza   a  rilasciare  biglietti  e
abbonamenti diversi da quelli sopra indicati per tenere  conto  delle
particolari esigenze dell'utenza.
   4.  E'  facolta' dei comuni deliberare facilitazioni tariffarie in
favore di determinate categorie di cittadini a condizione che, con  i
relativi  atti,  i comuni competenti deliberino contestualmente anche
le risorse economiche e finanziarie necessarie per coprire  i  minori
introiti delle aziende interessate, i quali restano comunque a carico
del comune che ha adottato il provvedimento.
   5.  In  sede  di  determinazione  dei prezzi dei biglietti e degli
abbonamenti sono consentiti arrotondamenti alle  100  lire  superiori
per i primi e alle 1000 lire superiori per i secondi.