Art. 5. Investimenti ammissibili ed interventi Le agevolazioni di cui al presente capo sono concesse per la realizzazione di: a) investimenti volti all'introduzione di tecniche in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico; b) investimenti in nuovi veicoli sostitutivi di altri purche' dotati di sistemi atti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico. In tal caso sara' dedotto dall'importo ammissibile a contributo il valore di mercato delle unita' sostituite; c) investimenti, anche di tipo incrementativo, relativi ad unita' di carico, idonee al trasporto combinato strada-rotaia, ivi compresi i veicoli per completare il trasporto su strada. 2. Per gli investimenti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino alle seguenti misure massime: a) 40 per eento della spesa ammessa per investimenti di cui alla lettera a) del comma 1; b) 20 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistente presso l'impresa alla data del 31 dicembre 1990. 4. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2 e, in ogni caso, per investimenti realizzati tramite operazioni di locazione finanziaria, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 2, risulti equivalente all'entita' del contributo in conto capitale. 5. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione delle domande. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le stesse finalita' dalla Provincia o dallo Stato.