Art. 5.
               Investimenti ammissibili ed interventi
 
   Le agevolazioni di cui al  presente  capo  sono  concesse  per  la
realizzazione di:
     a)  investimenti  volti all'introduzione di tecniche in grado di
ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
     b) investimenti in nuovi veicoli sostitutivi  di  altri  purche'
dotati  di  sistemi  atti  a  ridurre  l'inquinamento  atmosferico  e
acustico. In  tal  caso  sara'  dedotto  dall'importo  ammissibile  a
contributo il valore di mercato delle unita' sostituite;
     c)  investimenti,  anche  di  tipo  incrementativo,  relativi ad
unita' di carico, idonee al trasporto  combinato  strada-rotaia,  ivi
compresi i veicoli per completare il trasporto su strada.
   2.  Per gli investimenti di cui al comma 1 possono essere concessi
contributi in conto capitale fino alle seguenti misure massime:
     a) 40 per eento della spesa ammessa per investimenti di cui alla
lettera a) del comma 1;
     b) 20 per cento della spesa ammessa per investimenti di cui alle
lettere b) e c) del comma 1.
   3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del  comma
1  gli  investimenti  rivolti  all'incremento del numero dei mezzi di
trasporto esistente presso l'impresa alla data del 31 dicembre 1990.
   4. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore
ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2 e,  in
ogni   caso,   per  investimenti  realizzati  tramite  operazioni  di
locazione finanziaria, i contributi di cui al comma 2 possono  essere
concessi  in quote annue costanti per periodi di durata non superiore
a dieci anni,  determinati  in  misura  tale  da  assicurare  che  il
rispettivo  valore  attuale,  calcolato con i criteri stabiliti nella
deliberazione di cui all'articolo 2, risulti equivalente  all'entita'
del contributo in conto capitale.
   5.   Sono   ammesse  alle  agevolazioni  le  spese  sostenute  per
interventi attuati dopo la data di presentazione delle domande.
   6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili
con  altre  agevolazioni  concesse  per  le  stesse  finalita'  dalla
Provincia o dallo Stato.