Art. 2.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  L'educazione sanitaria viene attuata con attivita' informative
continue e programmate rivolte alla popolazione, singolarmente  o  in
gruppi e, in particolare, alla popolazione in eta' evolutiva.
   2.  Ciascun  operatore sanitario deve contribuire allo sviluppo di
una coscienza sanitaria e all'individuazione e  all'eliminazione  dei
fattori di rischio, nonche' all'uso appropriato dei servizi sanitari.
   3.  Le  farmacie  prestano  la loro collaborazione alle iniziative
promosse ed attuate dalle unita' sanitarie locali e dalla  Provincia,
nel  campo  della  prevenzione,  dell'educazione  sanitaria,  secondo
quanto previsto dagli accordi nazionali. In particolare, le  farmacie
collaborano   alle  iniziative  volte  a  favorire  un  atteggiamento
consapevole da parte dei cittadini nell'uso dei farmaci.
   4. La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in
materia di sanita', e l'unita' sanitaria locale dispongono interventi
di  educazione  sanitaria  nell'ambito  territoriale  di   rispettiva
competenza.