Art. 2. F i n a l i t a' 1. L'educazione sanitaria viene attuata con attivita' informative continue e programmate rivolte alla popolazione, singolarmente o in gruppi e, in particolare, alla popolazione in eta' evolutiva. 2. Ciascun operatore sanitario deve contribuire allo sviluppo di una coscienza sanitaria e all'individuazione e all'eliminazione dei fattori di rischio, nonche' all'uso appropriato dei servizi sanitari. 3. Le farmacie prestano la loro collaborazione alle iniziative promosse ed attuate dalle unita' sanitarie locali e dalla Provincia, nel campo della prevenzione, dell'educazione sanitaria, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali. In particolare, le farmacie collaborano alle iniziative volte a favorire un atteggiamento consapevole da parte dei cittadini nell'uso dei farmaci. 4. La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanita', e l'unita' sanitaria locale dispongono interventi di educazione sanitaria nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.