Art. 10.
         Erogazione dei contributi da parte della Cassa per
                  il credito alle imprese artigiane
 
   1.  I contributi in conto interessi per prestiti a medio termine e
i contributi in conto canoni per operazioni di locazione  finanziaria
di  cui  all'articolo  9,  sono destinati ad agevolare l'acquisto, la
costruzione, l'ampliamento e  l'ammodernamento  di  opifici,  nonche'
l'acquisto  di  nuovi  macchinari ed attrezzature, con esclusione dal
finanziamento delle operazioni riguardanti le scorte.
   2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi  per  le
domande  presentate  alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane
con le modalita' stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e  suc-
cessive  modificazioni  ed integrazioni e dalla legge 21 maggio 1981,
n. 240.
   3. La Regione demanda alla  Cassa  per  il  Credito  alle  Imprese
Artigiane    l'istruttoria    delle   richieste   di   finanziamento.
L'approvazione delle stesse avviene ai  seni  della  legge  7  agosto
1971, n. 685 da parte del comitato tecnico regionale.
   4.  La  misura  del  contributo  in conto canoni e' determinata ai
sensi del capo VI della legge 25 luglio 1952,  n.  949  e  successive
modificazioni e ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240.
   5.   Il   contributo  in  conto  canoni  e'  calcolato  in  misura
equivalente  al  contributo  in  conto  interessi  spettante  ad  una
corrispondente  operazioni  effettuata ai sensi della legge 25 luglio
1952, n. 949, e successive modificazioni.
   6. I rapporti tra la Regione  e  la  Cassa  per  il  Credito  alle
Imprese  Artigiane  sono  regolati  con apposita convenzione che deve
prevedere, fra l'altro, le modalita' dell'erogazione dei contributi e
la presentazione di apposito rendiconto  delle  erogazioni  per  ogni
esercizio.
   7. Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere utilizzate negli esercizi successivi.