Art. 10. Erogazione dei contributi da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane 1. I contributi in conto interessi per prestiti a medio termine e i contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 9, sono destinati ad agevolare l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opifici, nonche' l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, con esclusione dal finanziamento delle operazioni riguardanti le scorte. 2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per le domande presentate alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalita' stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 21 maggio 1981, n. 240. 3. La Regione demanda alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane l'istruttoria delle richieste di finanziamento. L'approvazione delle stesse avviene ai seni della legge 7 agosto 1971, n. 685 da parte del comitato tecnico regionale. 4. La misura del contributo in conto canoni e' determinata ai sensi del capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240. 5. Il contributo in conto canoni e' calcolato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazioni effettuata ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. 6. I rapporti tra la Regione e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane sono regolati con apposita convenzione che deve prevedere, fra l'altro, le modalita' dell'erogazione dei contributi e la presentazione di apposito rendiconto delle erogazioni per ogni esercizio. 7. Le somme conferite e non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.