Art. 73. Ingressi e uscite di sicurezza delle palestre interrate 1. Per quanto riguarda le palestre senza tribune che non vengono utilizzate come locali per rappresentazioni e che sono destinate ad accogliere non piu' di tre classi e di conseguenza non piu' di cento persone, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: a) di fronte all'ingresso principale della palestra deve essere affisso in una posizione ben visibile un cartello con l'iscrizione che nella palestra non si possono intrattenere piu' di cento persone; b) le porte principali di ingresso, la scala principale, l'ingresso principale ed i pianerottoli devono avere una larghezza minima di 1,50 metri; c) in aggiunta all'ingresso principale devono esserci: 1) un'uscita di sicurezza con una larghezza di 1.20 metri, se il dislivello tra il pavimento della palestra e la soglia della porta di uscita all'aperto non e' maggiore di 7,50 metri o la distanza tra l'uscita all'aperto e l'ingresso alla palestra non e' maggiore di quindici metri; 2) una uscita di sicurezza con una larghezza di 1,50 metri se le misure di 7,50 metri o quindici metri di cui al punto 1) vengono superate. Queste dimensioni possono comunque essere superate al massimo del cento per cento. 2. Per quanto riguarda palestre dotate di tribune o palestre del tipo che possono essere utilizzate anche come locali per rappresentazioni: a) valgono gli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 10 settembre 1986 "Norme di sicurezza per la costruzione e conduzione di impianti sportivi", come anche le disposizioni relative alla costruzione di locali per il pubblico spettacolo; b) e' necessario il parere della Commissione provinciale di sorveglianza sui locali per il pubblico spettacolo; c) le uscite di sicurezza devono essere indicate con cartelli ben visibili da ogni punto della palestra. 3. Nel caso in cui la scuola non disponga di altre palestre accessibili da persone portatrici di handicap, le palestre interrate devono risultare prive di barriere architettoniche.