Art. 7. Deposito di pubblicazioni 1. La Regione, i Comuni, gli altri enti e le istituzioni pubbliche e private e le tipografie della Regione depositano almeno una copia di tutte le loro pubblicazioni presso la Presidenza della Giunta regionale, che provvede alla consegna alla Biblioteca regionale di Aosta, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660, concernente norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.