Art. 7.
                      Deposito di pubblicazioni
 
   1. La Regione, i Comuni, gli altri enti e le istituzioni pubbliche
e private e le tipografie della Regione depositano almeno  una  copia
di  tutte  le  loro  pubblicazioni  presso la Presidenza della Giunta
regionale, che provvede alla consegna alla  Biblioteca  regionale  di
Aosta,  ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata
dal decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 660, concernente norme per
la  consegna  obbligatoria  di  esemplari  degli  stampati  e   delle
pubblicazioni.