Art. 11. Onere di comunicazione 1. Ai fini del controllo sostitutivo di cui all'art. 7 e dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 8, le Unita' sanitarie locali trasmettono mensilmente alla Direzione regionale della sanita' l'elenco dei provvedimenti adottati dall'Amministratore straordinario. 2. Per i medesimi fini, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico trasmettono alla Direzione regionale della sanita' copia degli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contemporaneamente all'invio dei medesimi al Ministero della sanita', anche ai fini di fornire eventuali pareri richiesti dal suddetto Ministero.