Art. 11.
                       Onere di comunicazione
 
   1.  Ai  fini  del  controllo  sostitutivo  di  cui  all'art.  7  e
dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 8, le Unita' sanitarie
locali trasmettono mensilmente alla Direzione regionale della sanita'
l'elenco    dei    provvedimenti     adottati     dall'Amministratore
straordinario.
   2.  Per  i  medesimi  fini,  gli  Istituti  di  ricovero  e cura a
carattere scientifico  trasmettono  alla  Direzione  regionale  della
sanita'  copia  degli atti di cui all'art. 4, comma 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, contemporaneamente all'invio dei  medesimi  al
Ministero  della  sanita',  anche ai fini di fornire eventuali pareri
richiesti dal suddetto Ministero.