Art. 8.
                         Attivita' ispettiva
 
   1.  L'attivita'  complessiva  delle  Unita'  sanitarie  locali  e'
soggetta a verifiche finalizzate ad accertare  la  rispondenza  della
gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria
regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
   2.  Le  predette  verifiche  sono  effettuate  in  forma ispettiva
attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo  che
risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1.
   3.   L'attivita'   ispettiva   e'   disposta   per  accertare,  in
particolare:
     a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi
degli atti di programmazione sanitaria regionale;
     b) la corretta  erogazione  delle  prestazioni  ed  il  regolare
funzionamento dei servizi e presidi;
     c) la corretta gestione amministrativa e contabile.
   4.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione
alle attivita' assistenziali dei medesimi finanziate dalla regione.