Art. 8. Attivita' ispettiva 1. L'attivita' complessiva delle Unita' sanitarie locali e' soggetta a verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza della gestione agli obiettivi e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale ed il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 2. Le predette verifiche sono effettuate in forma ispettiva attraverso indagini e rilevazioni ovvero in qualsiasi altro modo che risulti funzionale al perseguimento dei fini di cui al comma 1. 3. L'attivita' ispettiva e' disposta per accertare, in particolare: a) la puntuale realizzazione dei piani e dei programmi attuativi degli atti di programmazione sanitaria regionale; b) la corretta erogazione delle prestazioni ed il regolare funzionamento dei servizi e presidi; c) la corretta gestione amministrativa e contabile. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in relazione alle attivita' assistenziali dei medesimi finanziate dalla regione.