Art. 19.
                      Permuta di beni immobili
 
   1.  La Regione puo' procedere alla permuta a trattativa privata di
immobili di proprieta' regionale con altri  immobili,  previa  idonea
pubblicizzazione  e  mediante  gara ufficiosa. Detta procedura non si
applica quando la trattativa privata e'  motivata  dalla  particolare
situazione  dei  beni  che  rende la permuta conveniente in relazione
alla specificita' del bene permutato.
   2. Alla permuta si applica l'art. 17.