Art. 19. Permuta di beni immobili 1. La Regione puo' procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprieta' regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata e' motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificita' del bene permutato. 2. Alla permuta si applica l'art. 17.