Art. 23. Attribuzione dei seggi 1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le disposizioni riferite ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono estese ai comuni sino a 10.000 abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono limitate ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti piu' liste possono dichiarare di costituire una coalizione al fine di realizzare un programma comune; c) la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione; d) nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unita' superiore, e' assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'art. 52 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960; e) i restanti seggi sono attribuiti, secondo il creterio proporzionale dinanzi richiamato e con applicazione dell'arrotondamento di cui alla lettera d), per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate che abbia conseguito il magior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema proporzionale, vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti. 2. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda. 3. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso.