Art. 23.
                       Attribuzione dei seggi
 
   1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali
nella regione siciliana, approvato con decreto del  presidente  della
regione 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  le  disposizioni  riferite  ai comuni con popolazione sino a
5.000  abitanti  sono  estese  ai  comuni  sino  a  10.000  abitanti.
Conseguentemente  le  disposizioni riferite ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono limitate ai  comuni  con  popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
     b)  nei  comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti piu'
liste possono dichiarare di costituire  una  coalizione  al  fine  di
realizzare un programma comune;
     c)   la  dichiarazione  di  coalizione  deve  essere  presentata
contestualmente all'atto di presentazione della lista e  deve  essere
accompagnata  da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle
altre liste aderenti alla coalizione;
     d) nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per  cento  dei
seggi,  con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unita'
superiore, e' assegnato proporzionalmente secondo il sistema  di  cui
all'art. 52 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali
nella  regione  siciliana, approvato con decreto del presidente della
regione 3/1960;
     e)  i  restanti  seggi  sono  attribuiti,  secondo  il  creterio
proporzionale     dinanzi     richiamato     e    con    applicazione
dell'arrotondamento di cui alla lettera d), per due terzi alla  lista
o al gruppo di liste coalizzate che abbia conseguito il magior numero
dei   voti  validi  e  i  seggi  ulteriormente  residui,  sempre  con
applicazione del richiamato sistema proporzionale, vengono  assegnati
alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di
voti validi attribuiti.
   2.  Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi
dei consiglieri sono assegnati  alla  lista  risultata  vincente,  il
restante un terzo alla lista risultata seconda.
   3.  Per  la  lista  vincente  si  procede  per  arrotondamento per
eccesso.