Art. 27.
                  Attivita' ispettiva del consiglio
 
   1.  Il  sindaco  e'  tenuto  a  rispondere agli atti ispettivi dei
consiglieri comunali entro trenta  giorni  dalla  loro  presentazione
presso la segreteria del comune.
   2.  Le  ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al
comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17
sono  rilevanti  per  l'applicazione  dell'art.  40  della  legge  n.
142/1990  cosi'  come  recepito  e modificato dall'art. 1, lettera g)
della legge regionale n. 48/1991.
   3.  Il  consiglio  comunale,  a  maggioranza  assoluta  dei   suoi
componenti,  puo' istituire al suo interno commissioni di indagini su
qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.  I  poteri,
la  composizione  e  il  funzionamento delle stesse sono indicati nei
relativi statuti comunali.