Art. 27. Attivita' ispettiva del consiglio 1. Il sindaco e' tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune. 2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e dell'art. 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990 cosi' come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991. 3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.