Art. 3.
          Finanziamenti per lo studio e la sperimetanzione
      di modalita' innovative nella pianificazione urbanistica
 
   1. La Regione svolte attivita' di ricerca, finalizzate a  studiare
nuovi  contenuti  e  nuove modalita' di gestione della pianificazione
urbanistica.  La  Regione  inoltre  concede  contributi   ai   Comuni
interessati a partecipare a tali attivita', stipulando con gli stessi
apposite convenzioni.
   2.  I  Comuni  interessati  ai contributi di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
avanzano alla Regione una richiesta corredata:
     a)  da  una  documentazione  sulla  ricerca  e  sulla  eventuale
strumentazione di supporto, per la realizzazione delle quali chiedono
il contributo;
     b) dalle indicazioni degli elementi essenziali dei  disciplinari
degli incarichi che si prevede di conferire;
     c) da un preventivo di spesa.
   3.  La  valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione
al contributo, e' effettuata sulla base dei seguenti elementi:
     a)  l'avere  il   Comune   svolti   in   precedenza   esperienze
significative    nell'utilizzo    di   strumenti   innovativi   nella
pianificazione e gestione del territorio;
     b) l'inserimento del  Comune  in  altri  progetti  di  interesse
regionale  o  provinciale,  o  di  valorizzazione  o gestione di beni
culturali o ambientali;
     c)  il  perseguimento  della   semplificazione   e   trasparenza
dell'intero procedimento pianificatorio comunale;
     d)  la  previsione  della  integrazione dei diversi strumenti di
pianificazione e governo del territorio a livello comunale;
     e) la  previsione  dello  studio  di  forme  di  gestione  della
conoscenza  dei  fenomeni  territoriali  e  della comunicazione delle
informazioni tra i vari soggetti istituzionali.
   4.  Nell'ambito  delle  indicazioni  del  progrmma  regionale   di
sviluppo  o  dei  piani  di  settore,  la Giunta regionale approva il
programma di finanziamento delle attivita' del presente articolo.
   5. A seguito dell'approvazione del programma di finanziamento,  la
Giunta  assume  gli atti necessari per avviare l'attivita' di ricerca
prevista dal comma 1 e per approvare  le  convenzioni  con  i  Comuni
interessati.  Nelle  convenzioni  sono  fissati  gli  obiettivi  ed i
risultati  attesi  della  ricerca,  il  termine  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi previsti.
   6.  Alla  scadenza  di  ogni  programma,  la Giunta regionale puo'
promuoverne uno nuovo.
   7. Le domande di contributo vanno presentate entro novanta  giorni
dalla  pubblicazione  di  un  apposito  avviso, a norma dell'art. 12,
comma 1, della legge n. 241 del 1990. In sede di  prima  applicazione
della  presente legge, il termine stesso decorre dalla data della sua
entrata in vigore.