Art. 3.
Finanziamenti per lo studio e la sperimetanzione
di modalita' innovative nella pianificazione urbanistica
1. La Regione svolte attivita' di ricerca, finalizzate a studiare
nuovi contenuti e nuove modalita' di gestione della pianificazione
urbanistica. La Regione inoltre concede contributi ai Comuni
interessati a partecipare a tali attivita', stipulando con gli stessi
apposite convenzioni.
2. I Comuni interessati ai contributi di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avanzano alla Regione una richiesta corredata:
a) da una documentazione sulla ricerca e sulla eventuale
strumentazione di supporto, per la realizzazione delle quali chiedono
il contributo;
b) dalle indicazioni degli elementi essenziali dei disciplinari
degli incarichi che si prevede di conferire;
c) da un preventivo di spesa.
3. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione
al contributo, e' effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) l'avere il Comune svolti in precedenza esperienze
significative nell'utilizzo di strumenti innovativi nella
pianificazione e gestione del territorio;
b) l'inserimento del Comune in altri progetti di interesse
regionale o provinciale, o di valorizzazione o gestione di beni
culturali o ambientali;
c) il perseguimento della semplificazione e trasparenza
dell'intero procedimento pianificatorio comunale;
d) la previsione della integrazione dei diversi strumenti di
pianificazione e governo del territorio a livello comunale;
e) la previsione dello studio di forme di gestione della
conoscenza dei fenomeni territoriali e della comunicazione delle
informazioni tra i vari soggetti istituzionali.
4. Nell'ambito delle indicazioni del progrmma regionale di
sviluppo o dei piani di settore, la Giunta regionale approva il
programma di finanziamento delle attivita' del presente articolo.
5. A seguito dell'approvazione del programma di finanziamento, la
Giunta assume gli atti necessari per avviare l'attivita' di ricerca
prevista dal comma 1 e per approvare le convenzioni con i Comuni
interessati. Nelle convenzioni sono fissati gli obiettivi ed i
risultati attesi della ricerca, il termine e le modalita' di
erogazione dei contributi previsti.
6. Alla scadenza di ogni programma, la Giunta regionale puo'
promuoverne uno nuovo.
7. Le domande di contributo vanno presentate entro novanta giorni
dalla pubblicazione di un apposito avviso, a norma dell'art. 12,
comma 1, della legge n. 241 del 1990. In sede di prima applicazione
della presente legge, il termine stesso decorre dalla data della sua
entrata in vigore.