Art. 4.
Partecipazione della Regione alla formazione
di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali
1. Al fine di promuovre la formazione di progetti di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, individuati dalla
Regione, dalle Province, nonche' dai Comuni nell'ambito delle
rispettive competenze, la Regione conclude con gli enti interessati
alla realizzazione del progetto un accordo per disciplinare lo
svolgimento delle attivita' di comune interesse rilevanti per la
realizzazione del progetto stesso.
2. Con l'accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241 del 1990, sono in particolare stabiliti:
a) l'oggetto, i termini e le condizioni per la redazione del
progetto;
b) i costi per la formazione del medesimo;
c) le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, con l'indicazione delle rispettive quote di
partecipazione alle spese, i reciproci obblighi e garanzie.
3. La quota di partecipazione della Regione agli oneri finanziari
di cui al presente articolo non puo' in alcun caso superare la misura
del settanta per cento del totale delle spese indicate nella
convenzione.