Art. 11.
                     Composizione del Consiglio
 
   1.  Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da consiglieri
dei Comuni da cui  essa  e'  costituita  e  la  sua  composizione  e'
stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
     a)  elezione  di  un  uguale numero di rappresentanti di ciascun
Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, che deve essere
emanazione  diretta  della  minoranza,  che  deve  essere  emanazione
diretta   della   stessa,   con   esclusione,   a  pena  di  nullita'
dell'elezione, di ogni qualsiasi interferenza della maggioranza;
     b) elezione con criteri di proporzionalita'  dei  rappresentanti
dei Consigli comunali.
   2.   Lo   statuto   stabilisce   la   composizione  del  Consiglio
conformandosi ai principi di buon  andamento  e  funzionalita'  e  di
contenimento  del  numero  dei  suoi  componenti, che deve tendere ad
essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha
la stessa popolazione della Comunita' montana. Lo  statuto,  inoltre,
nell'ipotesi  di  cui  alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la
rappresentativita' di ciascun Consiglio comunale.
   3. Lo statuto della Comunita' montana della quale fanno parte  non
piu'  di  tre Comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei
precedenti  commi,  che  il  Consiglio  sia  composto  da   tutti   i
consiglieri  comunali. La stessa facolta' spetta nei casi in cui, per
la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato  a  quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.
   4.  Lo  statuto  disciplina  altresi', nell'ambito della legge, il
funzionamento del Consiglio con particolare riguardo  alle  modalita'
di  convocazione,  al numero legale, al procedimento di discussione e
di deliberazione.  Stabilisce  le  modalita'  di  sostituzione  degli
eletti  che  non  accettino la nomina e dei membri del Consiglio che,
per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
   5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi
in commissioni  e  gruppi  politici,  determinandone  il  numero,  la
composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.