Art. 11.
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da consiglieri
dei Comuni da cui essa e' costituita e la sua composizione e'
stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun
Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, che deve essere
emanazione diretta della minoranza, che deve essere emanazione
diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullita'
dell'elezione, di ogni qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalita' dei rappresentanti
dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio
conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalita' e di
contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad
essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha
la stessa popolazione della Comunita' montana. Lo statuto, inoltre,
nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la
rappresentativita' di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunita' montana della quale fanno parte non
piu' di tre Comuni puo' prevedere, in deroga a quanto stabilito nei
precedenti commi, che il Consiglio sia composto da tutti i
consiglieri comunali. La stessa facolta' spetta nei casi in cui, per
la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato a quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.
4. Lo statuto disciplina altresi', nell'ambito della legge, il
funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalita'
di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e
di deliberazione. Stabilisce le modalita' di sostituzione degli
eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che,
per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi
in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la
composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.