Art. 12.
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo della Comunita'.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il
programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di
opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le
relative variazioni;
e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di partecipazione;
g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di
istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di
pubblici servizi; partecipazione della Comunita' montana a societa'
di capitali; affidamento di attivita' o di servizi mediante
convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opere che non
siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o
che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di
altri funzionari;
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e servizi;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri
rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti
nell'ambito della Comunita' montana ovvero da essa dipendenti o
controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del
Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di
assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le
designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai
sensi del comma 3 dell'art. 16.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della Comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.