Art. 13.
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta e' stabilita dallo statuto, in
conformita' alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta e' composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un
membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso
lo statuto stabilisce pure le modalita' di elezione del Presidente e
di insediamento della Giunta. Il Presidente puo' essere scelto anche
fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del
Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla
carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione
di incompatibilita';
b) la Giunta e' composta dal Presidente e da un numero pari di
assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla
composizione del Consiglio. Lo statuto puo' altresi' prevedere
l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte
del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita'
alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna
condizione di incompatibilita'.
2. In previsione della trasformazione della Comunita' montana in
Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, lo statuto, di norma, conforma la composizione
della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.