Art. 14.
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,
del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti; riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli
indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei
confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una
visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la
Comunita' montana. Lo statuto definisce le modalita' per rendere
effettivo e operante tale principio.