Art. 15.
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformita' alla lettera
a)
del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono eletti dal
Consiglio, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 34 della Legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. L'elezione e' effettuata nella seduta in cui il Consiglio si
insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si e'
verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni
caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni
successivi a tali date. Scaduto questo termine, i Consigli che,
nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere
nei successivi due mesi, sono sciolti.
3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento
programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri
assegnati alla Comunita' montana, contenente la lista dei candidati
alle cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito
sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati alla Comunita' montana. A tal fine vengono
indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute,
entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si
raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.
5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e
della Giunta e' disposta dal consigliere piu' anziano secondo l'eta'.
La prima convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla data in
cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nonina dei
rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si e' verificata la
vacanza o sono state accettate le dimissioni.
6. Le adunanze di cui ai commi 4 e 5 sono presiedute dal
consigliere piu' anziano secondo l'eta'.
7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta,
conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge
n. 142 del 1990, diventano esecutive se entro tre giorni dall'invio
all'organo regionale di controllo non intervenga l'annullamento per
vizio di legittimita'.