Art. 16.
Il P r e s i d e n t e
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il
Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di
tutte le funzioni della Comunita' montana.
3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua
competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2
dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di
quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione
col Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei
provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui
neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in
analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine
perentorio dei successivi sessanta giorni.