Art. 17.
                         Rapporto di fiducia
 
   1.  Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la
Giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti  della  Giunta
che  siano  dimissionari  o  revocati  dal  Consiglio su proposta del
Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
   2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non
ne comporta le dimissioni.
   3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito  dalla
lettera  a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono
cessazione del rapporto  di  fiducia  tra  Consiglio  e  Giunta  sono
esaminate  dai  Consigli  comunali,  che,  fuori  dei  casi  previsti
dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,  possono  revocare  e
sostituire  la  propria  delegazione  nel  Consiglio  della Comunita'
montana.