Art. 17.
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la
Giunta, nonche' la sostituzione dei singoli componenti della Giunta
che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del
Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non
ne comporta le dimissioni.
3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono
cessazione del rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta sono
esaminate dai Consigli comunali, che, fuori dei casi previsti
dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, possono revocare e
sostituire la propria delegazione nel Consiglio della Comunita'
montana.