Art. 18.
Durata in carica del Consiglio
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque esercita le
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente
della Comunita' montana decade la sua rappresentanza e il nuovo
Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito
dall'art. 11 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque
giorni.
3. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla
carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il
Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione
nella prima seduta successiva al verificarsi dalla cessazione dalla
carica o da quando se ne e' avuta conoscenza.
4. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 2 e
3 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del
mandato di questo.