Art. 19.
D i m i s s i o n i
1. Quando la Giunta e' costituita nel modo stabilito dalla lettera
b) del comma 1 dell'art. 13 le dimissioni del Presidente, della
Giunta o degli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno
effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del
Presidente o di oltre la meta' degli assessori determinano di diritto
le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della
mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente
e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria
amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova
Giunta.