Art. 21.
Rimozione e sospensione
di amministratori di Comunita' montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle
Comunita' montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo
le modalita' di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.