Art. 10.
                        Collegio dei revisori
 
   1. Le disposizioni previste dall'art. 3,  comma  13,  del  decreto
legislativo  n.  502 del 1992 si applicano con le modifiche di cui ai
commi successivi.
   2. Il collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie  locali
e delle aziende ospedaliere e' composto da cinque membri di cui:
    a)  (Disposizione  omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art.
28  dello  Statuto,  dal  commissario  dello  Stato  per  la  regione
siciliana);
    b)  (Disposizione  omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art.
28  dello  Statuto,  dal  commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana);
     c)  due designati dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari
della Ragioneria Generale dello Stato;
     d) uno designato dal sindaco o  dalla  conferenza  dei  sindaci,
scelto  tra  i  revisori  contabili  iscritti  nel  registro previsto
dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
   3. Il collegio dei revisori e'  nominato  dal  direttore  generale
entro dieci giorni dalla acquisizione delle prescritte designazioni.