Art. 10. Collegio dei revisori 1. Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 si applicano con le modifiche di cui ai commi successivi. 2. Il collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' composto da cinque membri di cui: a) (Disposizione omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la regione siciliana); b) (Disposizione omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana); c) due designati dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato; d) uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci, scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale entro dieci giorni dalla acquisizione delle prescritte designazioni.