Art. 11.
                       Interventi sostitutivi
 
   1.  Qualora  gli  organi  delle  aziende unita' sanitarie locali o
delle aziende ospedaliere omettano di compiere un  atto  obbligatorio
per  legge,  l'assessore regionale per la sanita', previa diffida con
assegnazione di un termine per provvedere, nomina un  commissario  ad
acta.
   2.  In  caso  di  mancanza  del legale rappresentante dell'azienda
unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more  della
nomina  da  parte  del  presidente  della Regione del nuovo titolare,
l'assessore  regionale  per  la   sanita'   nomina   un   commissario
straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed
urgenti  per  la continuita' gestionale dell'azienda unita' sanitaria
locale o ospedaliera.