Art. 11. Interventi sostitutivi 1. Qualora gli organi delle aziende unita' sanitarie locali o delle aziende ospedaliere omettano di compiere un atto obbligatorio per legge, l'assessore regionale per la sanita', previa diffida con assegnazione di un termine per provvedere, nomina un commissario ad acta. 2. In caso di mancanza del legale rappresentante dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nelle more della nomina da parte del presidente della Regione del nuovo titolare, l'assessore regionale per la sanita' nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere agli atti indifferibili ed urgenti per la continuita' gestionale dell'azienda unita' sanitaria locale o ospedaliera.