Art. 12. Sanzioni a carico del direttore generale 1. La reiterata omissione delle attivita' previste dall'art. 11, comma 1, determina la decadenza di diritto del direttore generale. 2. La proposta di decadenza del direttore generale puo' essere avanzata all'assessore regionale per la sanita' anche dal sindaco o dall'assemblea dei sindaci dei comuni delle unita' sanitarie locali. 3. La decadenza del direttore generale e' altresi' determinata dal reiterato mancato riscontro da parte dell'ente deliberante della richiesta di chiarimenti sugli atti di cui all'art. 53, capoverso 5, nel termine di trenta giorni dal ricevimento. 4. La decadenza e' dichiarata con decreto del presidente della Regione, su segnalazione dell'assessore regionale per la sanita'. 5. Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', previa delibera della giunta regionale, dispone altresi' la decadenza del direttore generale in tutti i casi in cui ricorrano gravi motivi o violazioni di legge o dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, nonche' in tutte le ipotesi di gravi disavanzi di gestione.