Art. 12.
              Sanzioni a carico del direttore generale
 
   1. La reiterata omissione delle attivita' previste  dall'art.  11,
comma 1, determina la decadenza di diritto del direttore generale.
   2.  La  proposta  di  decadenza del direttore generale puo' essere
avanzata all'assessore regionale per la sanita' anche dal  sindaco  o
dall'assemblea dei sindaci dei comuni delle unita' sanitarie locali.
   3. La decadenza del direttore generale e' altresi' determinata dal
reiterato  mancato  riscontro  da  parte  dell'ente deliberante della
richiesta di chiarimenti sugli atti di cui all'art. 53, capoverso  5,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
   4.  La  decadenza  e'  dichiarata con decreto del presidente della
Regione, su segnalazione dell'assessore regionale per la sanita'.
   5.  Il  presidente  della  Regione,  su  proposta   dell'assessore
regionale  per  la  sanita',  previa delibera della giunta regionale,
dispone altresi' la decadenza del direttore generale in tutti i  casi
in cui ricorrano gravi motivi o violazioni di legge o dei principi di
buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione, nonche' in tutte
le ipotesi di gravi disavanzi di gestione.