Art. 13.
                      Assistenza specialistica,
             di diagnostica strumentale e di laboratorio
 
   1.  L'assistenza  specialistica,  di  diagnostica strumentale e di
laboratorio e di terapia  fisica  e  riabilitativa,  e'  erogata  dal
servizio  sanitario  regionale  secondo  quanto previsto dall'art. 8,
commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
   2. (Comma omesso in quanto impuguato, ai sensi dell'art. 28  dello
Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana).
   3.  Il  piano  sanitario  regionale  stabilisce  la  tipologia dei
poliambulatori e le interazioni funzionali con le attivita' di base e
di ricovero e definisce gli standards strutturali, tecnologici  e  di
personale  cui  le strutture societarie convenzionate con il servizio
sanitario nazionale devono ottemperare nel rispetto delle prestazioni
specialistiche erogate.