Art. 13. Assistenza specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio 1. L'assistenza specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio e di terapia fisica e riabilitativa, e' erogata dal servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. (Comma omesso in quanto impuguato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana). 3. Il piano sanitario regionale stabilisce la tipologia dei poliambulatori e le interazioni funzionali con le attivita' di base e di ricovero e definisce gli standards strutturali, tecnologici e di personale cui le strutture societarie convenzionate con il servizio sanitario nazionale devono ottemperare nel rispetto delle prestazioni specialistiche erogate.