Art. 14.
                       Attivita' riabilitativa
 
   1. Nel  piano  sanitario  regionale  sono  definiti  lo  sviluppo,
l'organizzazione  e  la  programmazione  degli  interventi  di natura
assistenziale  sanitaria  nel  campo  della  riabilitazione,   avendo
riferimento  alla  globalita'  dell'intervento  fisico  e psichico ed
all'unitarieta' degli obiettivi.
   2.  Gli  interventi,  per  la  complessita'  e  gradualita'  delle
problematiche  riabilitative,  sono  articolati  e  collocati  sia  a
livello  ospedaliero  che  a  livello  distrettuale  nelle  strutture
pubbliche e private, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1.