Art. 14. Attivita' riabilitativa 1. Nel piano sanitario regionale sono definiti lo sviluppo, l'organizzazione e la programmazione degli interventi di natura assistenziale sanitaria nel campo della riabilitazione, avendo riferimento alla globalita' dell'intervento fisico e psichico ed all'unitarieta' degli obiettivi. 2. Gli interventi, per la complessita' e gradualita' delle problematiche riabilitative, sono articolati e collocati sia a livello ospedaliero che a livello distrettuale nelle strutture pubbliche e private, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1.