Art. 16. Comitato bioetico 1. In ciascuna azienda ospedaliera e' istituito un comitato per la valutazione dei protocolli terapeutici sperimentali. 2. Il comitato bioetico e' composto da: a) il direttore sanitario dell'azienda, che lo presiede; b) i capidipartimento; c) un magistrato designato dal presidente del Tribunale territorialmente competente; d) un avvocato designato dall'Ordine degli avvocati territorialmente competente; e) un operatore del campo psico-sociale, designato dal direttore generale.