Art. 16.
                          Comitato bioetico
 
   1. In ciascuna azienda ospedaliera e' istituito un comitato per la
valutazione dei protocolli terapeutici sperimentali.
   2. Il comitato bioetico e' composto da:
     a) il direttore sanitario dell'azienda, che lo presiede;
     b) i capidipartimento;
     c)   un   magistrato  designato  dal  presidente  del  Tribunale
territorialmente competente;
     d)   un   avvocato   designato   dall'Ordine   degli    avvocati
territorialmente competente;
     e) un operatore del campo psico-sociale, designato dal direttore
generale.