Art. 17.
 
Modifiche  alla  legge  regionale  30  gennaio  1991, n. 7 in tema di
salvaguardia dei diritti degli utenti
   1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n.  7  del  1991
sono sostituiti dai seguenti:
 
                              "Art. 31.
    Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari
 
   1.  Presso ciascuna unita' sanitaria locale azienda ospedaliera e'
istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale,  l'Ufficio
di  pubblica  tutela degli utenti dei servizi sanitari con il compito
di  promuovere,  attuare  e  verificare  le   misure   destinate   al
miglioramento  dei  servizi  sanitari,  della  loro accettabilita' ed
accessibilita',  con  particolare  riguardo  all'abbattimento   delle
barriere   architettoniche,   agli   orari   ed  alla  organizzazione
funzionale.  L'Ufficio  di  pubblica  tutela  degli  utenti  promuove
altresi'   d'ufficio   o   su  segnalazione  dei  cittadini  o  delle
associazioni di utenti o  di  volontariato  l'intervento  degli  enti
competenti,  anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni
della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanita',
dei piani  regionali  sanitari,  dei  regolamenti  e  degli  obblighi
scaturenti  dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro,
nonche' gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela  di
competenza  dell'autorita'  giudiziaria  nell'interesse  dei minori e
degli incapaci.
   2. L'ufficio ha  il  compito  altresi'  di  promuovere,  anche  su
segnalazione  di  qualunque  cittadino,  l'intervento  dei servizi di
zona, nonche' l'adozione dei provvedimenti di  tutela  di  competenza
dell'autorita' giudiziaria.
   3.  Per  l'esercizio delle proprie funzioni l'ufficio si avvale di
personale dell'unita' sanitaria locale.
   4.  L'ufficio  ha  libero  accesso  agli   atti   necessari   allo
svolgimento  dei  compiti  di  istituto  e  per  essi non puo' essere
opposto il segreto d'ufficio.
   5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio provvedono le
unita' sanitarie locali,  ferma  restando  l'osservanza  delle  norme
vigenti in materia di spesa a carico del fondo sanitario.