Art. 17. Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7 in tema di salvaguardia dei diritti degli utenti 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 31. Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari 1. Presso ciascuna unita' sanitaria locale azienda ospedaliera e' istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale, l'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari con il compito di promuovere, attuare e verificare le misure destinate al miglioramento dei servizi sanitari, della loro accettabilita' ed accessibilita', con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari ed alla organizzazione funzionale. L'Ufficio di pubblica tutela degli utenti promuove altresi' d'ufficio o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti o di volontariato l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanita', dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonche' gli interventi per l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorita' giudiziaria nell'interesse dei minori e degli incapaci. 2. L'ufficio ha il compito altresi' di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l'intervento dei servizi di zona, nonche' l'adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorita' giudiziaria. 3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ufficio si avvale di personale dell'unita' sanitaria locale. 4. L'ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti di istituto e per essi non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. 5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio provvedono le unita' sanitarie locali, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del fondo sanitario.