Art. 18. Sistema informativo sanitario 1. La Regione siciliana attiva il Sistema informativo sanitario (SIS) che costituisce l'insieme delle strutture e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati informativi, relativi alla gestione ed al governo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' l'uniformita' di procedure e stampati. 2. Il sistema informativo sanitario assicura la base delle conoscenze e delle valutazioni necessarie, ai vari livelli di governo, per una corretta impostazione delle decisioni in ordine alla politica sanitaria ed al buon utilizzo delle risorse. 3. Il sistema informativo sanitario, articolato nei due livelli centrale o regionale (SIR) e locale (SIL), deve rispondere sia alle esigenze informative della gestione delle competenze regionali, sia alla funzione di programmazione, verifica e controllo e trasmettere le informazioni elaborate a livello nazionale. 4. Il sistema informativo sanitario trova il necessario supporto in un sistema informatico computerizzato ed attivato nei due livelli del sistema medesimo, secondo criteri e modalita' che saranno determinati nel piano sanitario regionale. 5. Il Sistema informativo regionale (SIR): a) costituisce il centro di coordinamento organizzativo e operativo delle unita' periferiche confluenti nel sistema informativo locale; c) raccoglie le informazioni derivanti da tali unita', ne elabora la sintesi in forma omogenea e ne cura la trasmissione alla direzione economico finanziaria dell'assessorato regionale della sanita' e all'osservatorio epidemiologico regionale; c) opera in stretto coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale, quale fonte dei dati che l'osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle funzioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981; d) diffonde informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario. 6. Per l'attuazione del Sistema informativo sanitario locale (SIL) e' istituito presso le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere l'Ufficio del sistema informativo e statistico, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, con le seguenti funzioni: a) raccolta, elaborazione e valutazione di informazioni economiche e sanitarie che i settori delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono tenuti obbligatoriamente a fornire, sia con periodicita' da stabilire che a richiesta; b) trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni necessarie alla programmazione e al controllo delle attivita' sanitarie; c) utilizzazione delle informazioni per la gestione dei servizi dei presi'di sanitari; d) predisposizione dei piani operativi delle aziende di cui all'art. 3; e) valutazione economico-finanziaria di efficienza e valutazione dell'efficacia dei servizi delle aziende; f) valutazione epidemiologica dei bisogni sanitari, dello stato di salute e della incidenza/prevalenza della patologia nella popolazione dell'unita' sanitaria locale; g) collaborazione con l'osservatorio epidemiologico regionale alla esecuzione di indagini epidemiologiche e valutative; h) organizzazione e gestione del sistema informativo delle aziende. 7. Nello svolgimento delle loro funzioni gli uffici del sistema informativo e statistico mantengono uno stretto collegamento con il sistema informativo regionale e con l'osservatorio epidemiologico regionale che provvede, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981, alla definizione delle metodologie di raccolta ed elaborazione delle informazioni. 8. Dopo la lettera d) dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del 1981 e' aggiunto il seguente periodo: "XX effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi.". 9. Alla fine del secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale n. 6 del 1981 e' aggiunto il seguente periodo: "Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia e costo-beneficio dei programmi intrapresi dalla Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione della pianta organica, ai progetti- obiettivo e ai piani di investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo regionale.".