Art. 18.
                    Sistema informativo sanitario
 
   1.  La  Regione  siciliana attiva il Sistema informativo sanitario
(SIS) che costituisce l'insieme delle  strutture  e  delle  procedure
aventi  per  scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei
dati informativi, relativi alla gestione ed al governo  delle  unita'
sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere, nonche' l'uniformita'
di procedure e stampati.
   2.  Il  sistema  informativo  sanitario  assicura  la  base  delle
conoscenze  e  delle  valutazioni  necessarie,  ai  vari  livelli  di
governo, per una corretta impostazione delle decisioni in ordine alla
politica sanitaria ed al buon utilizzo delle risorse.
   3. Il sistema informativo sanitario, articolato  nei  due  livelli
centrale  o  regionale (SIR) e locale (SIL), deve rispondere sia alle
esigenze informative della gestione delle competenze  regionali,  sia
alla  funzione  di programmazione, verifica e controllo e trasmettere
le informazioni elaborate a livello nazionale.
   4. Il sistema informativo sanitario trova il  necessario  supporto
in  un sistema informatico computerizzato ed attivato nei due livelli
del  sistema  medesimo,  secondo  criteri  e  modalita'  che  saranno
determinati nel piano sanitario regionale.
   5. Il Sistema informativo regionale (SIR):
     a)  costituisce  il  centro  di  coordinamento  organizzativo  e
operativo delle unita' periferiche confluenti nel sistema informativo
locale;
     c) raccoglie  le  informazioni  derivanti  da  tali  unita',  ne
elabora  la  sintesi in forma omogenea e ne cura la trasmissione alla
direzione  economico  finanziaria  dell'assessorato  regionale  della
sanita' e all'osservatorio epidemiologico regionale;
     c)   opera   in   stretto   coordinamento   con   l'osservatorio
epidemiologico regionale, quale fonte  dei  dati  che  l'osservatorio
elabora  e  utilizza  per  adempiere alle funzioni di cui all'art. 18
della legge regionale n. 6 del 1981;
     d)  diffonde  informazioni  provenienti  da  fonti  nazionali  e
comunitarie   sul   territorio   regionale   rendendo  tempestiva  la
diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.
   6. Per l'attuazione del Sistema informativo sanitario locale (SIL)
e'  istituito  presso  le  unita'  sanitarie  locali  e  le   aziende
ospedaliere  l'Ufficio  del  sistema  informativo e statistico, posto
alle dirette dipendenze  del  direttore  generale,  con  le  seguenti
funzioni:
     a)   raccolta,   elaborazione   e  valutazione  di  informazioni
economiche e sanitarie che i settori delle unita' sanitarie locali  e
delle  aziende  ospedaliere  sono tenuti obbligatoriamente a fornire,
sia con periodicita' da stabilire che a richiesta;
     b)  trasmissione  al   sistema   informativo   regionale   delle
informazioni  necessarie  alla  programmazione  e  al controllo delle
attivita' sanitarie;
     c) utilizzazione delle informazioni per la gestione dei  servizi
dei presi'di sanitari;
     d)  predisposizione  dei  piani  operativi  delle aziende di cui
all'art. 3;
     e) valutazione economico-finanziaria di efficienza e valutazione
dell'efficacia dei servizi delle aziende;
     f) valutazione epidemiologica dei bisogni sanitari, dello  stato
di   salute   e  della  incidenza/prevalenza  della  patologia  nella
popolazione dell'unita' sanitaria locale;
     g) collaborazione con  l'osservatorio  epidemiologico  regionale
alla esecuzione di indagini epidemiologiche e valutative;
     h)  organizzazione  e  gestione  del  sistema  informativo delle
aziende.
   7. Nello svolgimento delle loro funzioni gli  uffici  del  sistema
informativo  e  statistico mantengono uno stretto collegamento con il
sistema informativo regionale  e  con  l'osservatorio  epidemiologico
regionale  che  provvede, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale
n. 6 del 1981, alla definizione  delle  metodologie  di  raccolta  ed
elaborazione delle informazioni.
   8.  Dopo la lettera d) dell'art. 18 della legge regionale n. 6 del
1981 e' aggiunto il seguente periodo:
    "XX effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei
servizi sanitari, anche  attraverso  la  sperimentazione  di  modelli
gestionali dei servizi sanitari stessi.".
   9.  Alla fine del secondo comma dell'art. 18 della Legge regionale
n. 6 del 1981 e' aggiunto il seguente periodo:
   "Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia  e
costo-beneficio  dei  programmi  intrapresi  dalla  Regione  in campo
sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi
ospedalieri, alla valutazione della  pianta  organica,  ai  progetti-
obiettivo  e  ai  piani  di investimento nelle strutture tecnologiche
complesse di rilievo regionale.".