Art. 6.
                         Ambiti territoriali
 
   1.   Al  fine  del  riequilibrio  tra  macrofunzioni  ospedaliera,
extraospedaliera e di prevenzione, il  territorio  della  Regione  e'
suddiviso in quattro bacini infraregionali cosi' ripartiti:
     a) Palermo e Trapani;
     b) Catania, Siracusa, Ragusa;
     c) Caltanissetta, Enna, Agrigento;
     d) Messina.
   2.  Le  unita' sanitarie locali nella Regione siciliana sono nove,
corrispondenti  all'ambito   territoriale   di   ciascuna   provincia
regionale, con sede nei comuni capoluogo.
   3.   Il   piano   sanitario  regionale,  in  base  ai  criteri  di
distrettualizzazione contenuti nell'art. 22 della legge regionale  12
agosto  1980,  n. 87, e nel comma 4 del presente articolo, individua,
all'interno dell'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria lo-
cale, i distretti sanitari che costituiscono  le  strutture  tecnico-
funzionali  per  l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di
pronto  intervento  in   forma   integrata,   nonche'   la   relativa
organizzazione  e  i  rapporti  con  i settori delle unita' sanitarie
locali.
   4. La lettera a)  del  secondo  comma  dell'art.  22  della  legge
regionale n. 87 del 1980 e' cosi' sostituita:
    "  a)  corrispondenza  dell'area  distrettuale ad una popolazione
compresa, di norma,  tra  35.000  e  50.000  abitanti;  per  le  aree
metropolitane   di  Palermo,  Messina  e  Catania  tali  limiti  sono
compresi, di norma, tra 100.000 e 200.000 abitanti".
   5.  Al  fine  di  mantenere  la  continuita'   organizzativa   nel
territorio,  fino all'approvazione del piano sanitario e comunque non
oltre un anno  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i
distretti   coincidono   con  gli  ambiti  delle  sessantadue  unita'
sanitarie locali attualmente esistenti nel territorio.
   6.  L'eventuale  articolazione  dei   distretti   in   aree   sub-
distrettuali  e'  proposta dall'unita' sanitaria locale all'assessore
regionale per la sanita' il quale la approva  con  apposito  decreto,
ove  ricorrano  comprovate esigenze territoriali, previo parere della
commissione legislativa "Servizi sociali e  sanitari"  dell'Assemblea
regionale  siciliana.  La  proposta  deve  indicare  tra  le  risorse
esistenti  quelle   destinate   alla   attivazione   dell'area   sub-
distrettuale  e  nella  sua  formulazione  dovra'  tenere  conto  dei
seguenti requisiti:
     a) coincidenza con il territorio di uno o piu' comuni;
     b) densita' demografica e delle popolazioni animali,  situazione
topografica  e  viaria  con particolare riguardo alle zone montane ed
insulari;
     c) presenza di aree ad alto rischio;
     d) flussi gravitazionali per cause  occupazionali  e  sociali  e
frammentazione di impianti di interesse veterinario.