Art. 6. Ambiti territoriali 1. Al fine del riequilibrio tra macrofunzioni ospedaliera, extraospedaliera e di prevenzione, il territorio della Regione e' suddiviso in quattro bacini infraregionali cosi' ripartiti: a) Palermo e Trapani; b) Catania, Siracusa, Ragusa; c) Caltanissetta, Enna, Agrigento; d) Messina. 2. Le unita' sanitarie locali nella Regione siciliana sono nove, corrispondenti all'ambito territoriale di ciascuna provincia regionale, con sede nei comuni capoluogo. 3. Il piano sanitario regionale, in base ai criteri di distrettualizzazione contenuti nell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e nel comma 4 del presente articolo, individua, all'interno dell'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria lo- cale, i distretti sanitari che costituiscono le strutture tecnico- funzionali per l'erogazione delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento in forma integrata, nonche' la relativa organizzazione e i rapporti con i settori delle unita' sanitarie locali. 4. La lettera a) del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 87 del 1980 e' cosi' sostituita: " a) corrispondenza dell'area distrettuale ad una popolazione compresa, di norma, tra 35.000 e 50.000 abitanti; per le aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania tali limiti sono compresi, di norma, tra 100.000 e 200.000 abitanti". 5. Al fine di mantenere la continuita' organizzativa nel territorio, fino all'approvazione del piano sanitario e comunque non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i distretti coincidono con gli ambiti delle sessantadue unita' sanitarie locali attualmente esistenti nel territorio. 6. L'eventuale articolazione dei distretti in aree sub- distrettuali e' proposta dall'unita' sanitaria locale all'assessore regionale per la sanita' il quale la approva con apposito decreto, ove ricorrano comprovate esigenze territoriali, previo parere della commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. La proposta deve indicare tra le risorse esistenti quelle destinate alla attivazione dell'area sub- distrettuale e nella sua formulazione dovra' tenere conto dei seguenti requisiti: a) coincidenza con il territorio di uno o piu' comuni; b) densita' demografica e delle popolazioni animali, situazione topografica e viaria con particolare riguardo alle zone montane ed insulari; c) presenza di aree ad alto rischio; d) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali e frammentazione di impianti di interesse veterinario.