Art. 7. Funzioni e organizzazione delle unita' sanitarie locali 1. Le unita' sanitarie locali erogano l'assistenza sanitaria attraverso i presi'di ospedalieri e i servizi sanitari extraospedalieri. 2. L'organizzazione e la gestione competono al direttore generale dell'unita' sanitaria locale, coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari, nonche' dal coordinatore dei servizi sociali, se previsto, giusta quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. Per l'espletamento della propria funzione il direttore generale si avvarra' di settori organizzativi sanitari e amministrativi che sostituiscono i servizi previsti dall'art. 5 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6. 4. Le unita' sanitarie locali si articolano nei settori amministrativi e sanitari di seguito riportati: a) settori amministrativi: 1) settore affari generali e legali, contenzioso; 2) settore affari del personale; 3) settore affari economico-finanziari; 4) settore tecnico e patrimoniale; 5) settore provveditorato ed economato. b) settori sanitari: 1) igiene, sanita' pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro; 2) assistenza sanitaria di base, specialistica e riabilitativa e medicina fiscale e legale; 3) farmaceutica; 4) assistenza ospedaliera pubblica e privata; 5) salute mentale e tossicodipendenze; 6) sanita' pubblica veterinaria. 5. Il settore e' diretto da un dirigente di II livello dirigenziale in possesso di laurea in materia afferente alla specificita' del settore, gerarchicamente subordinato al direttore amministrativo o al direttore sanitario, e che ad esso risponde dell'attivita' cui e' preposto. Il dirigente del settore sara' individuato dal direttore generale tra i responsabili dei servizi appartenenti al settore, tenendo conto della anzianita' di servizio nel ruolo e delle capacita' professionali. La funzione ha durata triennale ed e' rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti. 6. Il settore assicura il raccordo, la integrazione e il razionale svolgimento delle diverse funzioni di sua spettanza su base dipartimentale. 7. Il piano sanitario regionale individua: a) le competenze dei settori tenuto conto anche della classificazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e le modalita' di funzionamento degli stessi anche in relazione alle dotazioni organiche; b) la loro articolazione ed organizzazione in servizi, ivi compresi i servizi psicologico, sociale e' infermieristico per la promozione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni incluso il coordinamento e il monitoraggio delle medesime. Ciascun servizio si articolera' in moduli organizzativi secondo il contratto nazionale di lavoro; c) le modalita' operative della conferenza di servizio dei dirigenti di settore sulla base di un regolamento tipo da emanare da parte dell'assessore regionale per la sanita' entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. I settori amministrativi e sanitari dovranno predisporre annualmente un programma di interventi, con i relativi obiettivi da raggiungere, nonche' i criteri per l'utilizzo del personale ivi compreso quello appartenente alle equipes itineranti, attivando la conferenza di servizio costituita da tutti i capisettore, che, oltre a stabilire annualmente i programmi e gli obiettivi, dovra' trimestralmente procedere alla verifica dei risultati raggiunti. 9. Le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, istituite presso le unita' sanitarie locali, svolgono la loro attivita' con autonomia tecnico-funzionale dai settori e sono coordi- nate direttamente dal direttore generale. 10. Il piano sanitario regionale definira' i rapporti tra aziende ospedaliere e unita' sanitarie locali per il funzionamento delle componenti ospedaliera e territoriale dei servizi di tutela della sa- lute mentale, che dovranno mantenere organizzazione e direzione unitarie.