Art. 7.
       Funzioni e organizzazione delle unita' sanitarie locali
 
   1.  Le  unita'  sanitarie  locali  erogano  l'assistenza sanitaria
attraverso   i   presi'di   ospedalieri   e   i   servizi    sanitari
extraospedalieri.
   2.  L'organizzazione e la gestione competono al direttore generale
dell'unita' sanitaria locale, coadiuvato dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo e dal consiglio dei  sanitari,  nonche'  dal
coordinatore dei servizi sociali, se previsto, giusta quanto indicato
dall'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
   3. Per l'espletamento della propria funzione il direttore generale
si  avvarra'  di  settori organizzativi sanitari e amministrativi che
sostituiscono i servizi previsti dall'art. 5 della legge regionale  6
gennaio 1981, n. 6.
   4.   Le   unita'   sanitarie  locali  si  articolano  nei  settori
amministrativi e sanitari di seguito riportati:
     a) settori amministrativi:
     1) settore affari generali e legali, contenzioso;
     2) settore affari del personale;
     3) settore affari economico-finanziari;
     4) settore tecnico e patrimoniale;
     5) settore provveditorato ed economato.
     b) settori sanitari:
     1) igiene, sanita' pubblica, assistenza sanitaria collettiva  in
ambienti di vita e di lavoro;
     2) assistenza sanitaria di base, specialistica e riabilitativa e
medicina fiscale e legale;
     3) farmaceutica;
     4) assistenza ospedaliera pubblica e privata;
     5) salute mentale e tossicodipendenze;
     6) sanita' pubblica veterinaria.
   5.   Il   settore  e'  diretto  da  un  dirigente  di  II  livello
dirigenziale  in  possesso  di  laurea  in  materia  afferente   alla
specificita'  del  settore,  gerarchicamente subordinato al direttore
amministrativo o al direttore  sanitario,  e  che  ad  esso  risponde
dell'attivita'  cui  e'  preposto.  Il  dirigente  del  settore sara'
individuato dal direttore generale tra  i  responsabili  dei  servizi
appartenenti  al  settore, tenendo conto della anzianita' di servizio
nel ruolo e delle capacita'  professionali.  La  funzione  ha  durata
triennale ed e' rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.
   6. Il settore assicura il raccordo, la integrazione e il razionale
svolgimento   delle   diverse  funzioni  di  sua  spettanza  su  base
dipartimentale.
   7. Il piano sanitario regionale individua:
     a)  le  competenze  dei  settori  tenuto   conto   anche   della
classificazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica
24  dicembre  1992 e le modalita' di funzionamento degli stessi anche
in relazione alle dotazioni organiche;
     b) la loro  articolazione  ed  organizzazione  in  servizi,  ivi
compresi  i  servizi  psicologico,  sociale e' infermieristico per la
promozione e la valutazione dei servizi e delle  prestazioni  incluso
il  coordinamento  e il monitoraggio delle medesime. Ciascun servizio
si articolera' in moduli organizzativi secondo il contratto nazionale
di lavoro;
     c) le modalita'  operative  della  conferenza  di  servizio  dei
dirigenti  di settore sulla base di un regolamento tipo da emanare da
parte dell'assessore regionale per la sanita'  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   8.  I  settori  amministrativi  e  sanitari  dovranno  predisporre
annualmente un programma di interventi, con i relativi  obiettivi  da
raggiungere,  nonche'  i  criteri  per  l'utilizzo  del personale ivi
compreso quello appartenente alle equipes  itineranti,  attivando  la
conferenza  di servizio costituita da tutti i capisettore, che, oltre
a  stabilire  annualmente  i  programmi  e  gli   obiettivi,   dovra'
trimestralmente procedere alla verifica dei risultati raggiunti.
   9.  Le  commissioni  mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, istituite presso le unita' sanitarie locali,  svolgono  la  loro
attivita' con autonomia tecnico-funzionale dai settori e sono coordi-
nate direttamente dal direttore generale.
   10.  Il piano sanitario regionale definira' i rapporti tra aziende
ospedaliere e unita' sanitarie  locali  per  il  funzionamento  delle
componenti ospedaliera e territoriale dei servizi di tutela della sa-
lute  mentale,  che  dovranno  mantenere  organizzazione  e direzione
unitarie.