Art. 9. Consiglio dei sanitari 1. Presso le aziende unita' sanitarie locali, nonche' presso le aziende ospedaliere e' istituito il consiglio dei sanitari che rende: a) parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti; b) pareri sulle attivita' di assistenza sanitaria. Il parere e' da intendersi reso favorevolmente ove non sia stato espresso entro dieci giorni dalla richiesta. 2. Il consiglio dei sanitari, in considerazione della diversa tipologia assistenziale, e' cosi' composto: a) per le aziende unita' sanitarie locali in cui siano presenti uno o piu' presi'di ospedalieri da: 1) il direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale con funzioni di presidente; 2) i capi dei settori sanitari; 3) i responsabili sanitari dei presi'di ospedalieri; 4) un medico ospedaliero di II livello dirigenziale per ciascuna delle tre aree di medicina, chirurgia e dei servizi, eletto tra il personale di ciascuna area; 5) tre medici di I livello dirigenziale dei presi'di ospedalieri, eletti fra gli stessi; 6) tre laureati non medici, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presi'di ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali; 7) un farmacista ospedaliero di II livello dirigenziale; 8) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica; 9) tre unita' di personale tecnico sanitario, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presi'di ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali; 10) tre operatori professionali, di cui due eletti tra il personale in servizio presso i presi'di ospedalieri ed uno eletto tra il personale delle strutture territoriali; b) per le aziende ospedaliere da: 1) il direttore sanitario dell'azienda con funzioni di presidente; 2) i capi-dipartimento; 3) un medico di II livello dirigenziale, per ognuna delle aree funzionali omogenee di cui all'art. 28, comma 2 e comma 3, eletto tra gli stessi; 4) un medico del I livello dirigenziale, per ogni area funzionale omogenea, eletto tra gli stessi; 5) tre laureati non medici, di cui un biologo ed un farmacista, eletti tra gli stessi; 6) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica; 7) due unita' di personale tecnico sanitario, elette tra il personale in servizio; 8) due operatori professionali, eletti tra il personale in servizio. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanita' stabilira' con apposito decreto il regolamento operativo e le modalita' di elezione dei componenti.