Art. 9.
                       Consiglio dei sanitari
 
   1.  Presso  le  aziende unita' sanitarie locali, nonche' presso le
aziende ospedaliere e' istituito il consiglio dei sanitari che rende:
     a) parere obbligatorio al direttore generale  per  le  attivita'
tecnico-sanitarie,  anche  sotto  il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti;
     b) pareri sulle attivita' di assistenza sanitaria.
   Il parere e' da intendersi reso favorevolmente ove non  sia  stato
espresso entro dieci giorni dalla richiesta.
   2.  Il  consiglio  dei  sanitari,  in considerazione della diversa
tipologia assistenziale, e' cosi' composto:
     a) per le aziende unita' sanitarie locali in cui siano  presenti
uno o piu' presi'di ospedalieri da:
     1)  il  direttore  sanitario  dell'unita'  sanitaria  locale con
funzioni di presidente;
     2) i capi dei settori sanitari;
     3) i responsabili sanitari dei presi'di ospedalieri;
     4) un medico ospedaliero di II livello dirigenziale per ciascuna
delle tre aree di medicina, chirurgia e dei servizi,  eletto  tra  il
personale di ciascuna area;
     5)   tre   medici   di   I  livello  dirigenziale  dei  presi'di
ospedalieri, eletti fra gli stessi;
     6) tre laureati non medici, di cui due eletti tra  il  personale
in  servizio  presso  i  presi'di  ospedalieri  ed  uno eletto tra il
personale delle strutture territoriali;
     7) un farmacista ospedaliero di II livello dirigenziale;
     8) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica;
     9) tre unita' di personale tecnico sanitario, di cui due  eletti
tra  il  personale  in  servizio presso i presi'di ospedalieri ed uno
eletto tra il personale delle strutture territoriali;
     10) tre operatori  professionali,  di  cui  due  eletti  tra  il
personale in servizio presso i presi'di ospedalieri ed uno eletto tra
il personale delle strutture territoriali;
     b) per le aziende ospedaliere da:
     1)   il   direttore   sanitario  dell'azienda  con  funzioni  di
presidente;
     2) i capi-dipartimento;
     3) un medico di II livello dirigenziale, per ognuna  delle  aree
funzionali omogenee di cui all'art. 28, comma 2 e comma 3, eletto tra
gli stessi;
     4)   un  medico  del  I  livello  dirigenziale,  per  ogni  area
funzionale omogenea, eletto tra gli stessi;
     5) tre laureati non medici, di cui un biologo ed un  farmacista,
eletti tra gli stessi;
     6) il responsabile del servizio di assistenza infermieristica;
     7)  due  unita'  di  personale  tecnico sanitario, elette tra il
personale in servizio;
     8) due operatori  professionali,  eletti  tra  il  personale  in
servizio.
   3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge l'assessore regionale per la sanita'  stabilira'  con  apposito
decreto  il  regolamento  operativo  e  le  modalita' di elezione dei
componenti.