Art. 13. Priorita' nella concessione di provvidenze a favore della sughericoltura 1. Le provvidenze a favore della sughericoltura previste dall'articolo 3 e quelle concesse in attuazione del programma regionale si aiuti ai sensi del Regolamento (CEE) 2080/92 sono concesse prioritariamente: a) alle sugherete di cui all'articolo 9; b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all'articolo 10, situate nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola.