Art. 13.
             Priorita' nella concessione di provvidenze
                    a favore della sughericoltura
 
   1.   Le   provvidenze   a  favore  della  sughericoltura  previste
dall'articolo  3  e  quelle  concesse  in  attuazione  del  programma
regionale  si  aiuti  ai  sensi  del  Regolamento  (CEE) 2080/92 sono
concesse prioritariamente:
     a) alle sugherete di cui all'articolo 9;
     b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di  sughere  e
formazioni  di  sughere  degradate  di  cui  all'articolo 10, situate
nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola.