Art. 16. Pascoli nelle sugherete 1. Il pascolo nelle sugherete e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non e' richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui e' in atto la coltura agraria o lo e' stata negli ultimi cinque anni. 2. L'autorizzazione e' concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi. 3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato puo' essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni. 4. L'Ispettorato e' tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 5. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa. 6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, puo' presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. 7. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.