Art. 16.
                       Pascoli nelle sugherete
 
   1.  Il  pascolo  nelle  sugherete  e'  subordinato  al rilascio di
apposita  autorizzazione  da  parte  dell'Ispettorato  ripartimentale
delle  foreste  competente  per  territorio.  L'autorizzazione non e'
richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui e' in atto la coltura
agraria o lo e' stata negli ultimi cinque anni.
   2. L'autorizzazione e' concessa per un periodo non superiore ad un
anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare  il
carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.
   3.  Nelle  sugherete  disetanee  con  strato  arbustivo  chiuso  e
floristicamente diversificato  puo'  essere  autorizzato  il  pascolo
continuo per cinque anni.
   4.  L'Ispettorato  e' tenuto a concedere o negare l'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
   5. Se entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda  l'Ispettorato  non  provvede,  l'autorizzazione  si  intende
concessa.
   6. In caso di  diniego  dell'autorizzazione  l'interessato,  entro
trenta  giorni, puo' presentare ricorso all'Assessore regionale della
difesa dell'ambiente.
   7. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del  ricorso
l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.