Art. 20.
                            Demaschiatura
 
   1.  Le  operazioni  di  demaschiatura  devono  essere praticate in
maniera da  non  superare  due  volte  la  circonferenza  soprascorza
misurata  alla  altezza  di  metri  1,30  da terra ed accertato in un
minimo di centimetri 60.
   2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non
superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate
come dianzi specificato.