Art. 20. Demaschiatura 1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60. 2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.