Art. 24. Estrazione del sughero di eta' inferiore ai 10 anni 1. L'estrazione del sughero di eta' inferiore ai 10 anni puo' essere autorizzata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttivita' delle piante. 2. L'Ispettorato e' tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. 3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa. 4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, puo' presentare ricorso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e' tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.