Art. 24.
                       Estrazione del sughero
                    di eta' inferiore ai 10 anni
 
   1.  L'estrazione  del  sughero  di  eta' inferiore ai 10 anni puo'
essere  autorizzata  dall'ispettorato  ripartimentale  delle  foreste
competente  per  territorio  soltanto  quando  ragioni fisiologiche e
particolari   quali   il   passaggio   di   incendio,   progetto   di
ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo
consiglino  agli  effetti  del  ripristino  della produttivita' delle
piante.
   2. L'Ispettorato e' tenuto a concedere o  negare  l'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
   3.  Se  entro  trenta  giorni  dalla  data  di presentazione della
domanda  l'Ispettorato  non  provvede  l'autorizzazione  si   intende
concessa.
   4.  In  caso  di  diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro
trenta giorni,  puo'  presentare  ricorso  all'Assessorato  regionale
della difesa dell'ambiente.
   5.  L'Assessore  regionale  della difesa dell'ambiente e' tenuto a
provvedere  sul  ricorso  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione dello stesso.